Cass. pen. n. 22515 del 28 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE


Pena pecuniaria - Estinzione per decorso del tempo - Disciplina precedente al d.lgs. n. 150 del 2022 - Cessazione della decorrenza - Iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento - Ragioni.


In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 172
Cod. Pen. art. 173
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 213
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 219
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 235
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 97

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. pen. n. 22312/2020

Ricerca altre sentenze