Cass. pen. n. 22558 del 17 aprile 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA


Destinazione della cosa a pubblica reverenza - Presenza in un luogo di culto - Sufficienza - Esclusione - Funzione di culto o di devozione - Necessità - Fattispecie.


L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all'elemosina).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

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Conformi: Cass. pen. n. 29820/2012

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