Cass. civ. n. 7953 del 7 agosto 1990

Testo massima n. 1


L'ordine, impartito nel corso di un giudizio civile ad un istituto di credito, di esibire copia di un assegno bancario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, anche in relazione all'accertamento del necessario requisito della indispensabilità, e non trova limiti nel rispetto del segreto bancario, in quanto l'unico limite opponibile a detto provvedimento è quello posto per l'ispezione di cose dall'art. 118 c.p.c. (espressamente richiamato dal citato art. 210 c.p.c.), costituito dalla mancanza di un grave danno per la parte o per il terzo e della esigenza di non violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p. (tra i quali non è ricompreso quello bancario).

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