Cass. civ. n. 22577 del 26 luglio 2023
Testo massima n. 1
TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buono postale fruttifero cointestato - Clausola “pari facoltà di rimborso” – Morte di un intestatario – Legittimazione di ciascuno degli altri intestatari a richiedere il pagamento dell’intero – Sussistenza – Fondamento.
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1992