Cass. civ. n. 22608 del 5 agosto 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972


Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità all'esercizio di attività di lavoro autonomo (professione forense) - Presupposti - Autonoma organizzazione ex art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Contenuto - Accertamento - Modalità.


In tema di IRAP, ai fini della debenza dell'imposta, il requisito dell'autonoma organizzazione per le professioni liberali, quale la professione forense, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, considerati su di un piano non solo quantitativo ma anche qualitativo e valutati nel loro complesso e non in modo isolato o atomistico., sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto ad essa.

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 2 lett. C) CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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