Cass. pen. n. 5225 del 20 maggio 1993
Testo massima n. 1
In tema di alterazione di stato, l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 567 c.p. non è una forma aggravata della previsione del primo comma, trattandosi di due distinte forme del delitto di alterazione di stato. Infatti, mentre l'alterazione di cui al primo comma riguarda lo status filiationis di neonati già iscritti nei registri dello stato civile, quella di cui al secondo comma è l'effetto di una falsa attestazione o di altra falsità posta in essere nel momento in cui l'ufficiale dello stato civile, sulla loro base, compila l'originale dell'atto di nascita.
Testo massima n. 2
L'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, che a seguito della n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, rende scusabile la ignoranza stessa, non va valutata alla stregua di criteri esclusivamente soggettivi, ma si ricollega all'effettiva possibilità di conoscere la legge penale ed ai doveri di informazione o di attenzione sulle norme penali; doveri che sono alla base della convivenza civile.
Testo massima n. 3
Nell'ipotesi di alterazione di stato descritta dall'art. 567, secondo comma, c.p., il dolo richiesto è quello generico e consiste nella coscienza e volontà di rendere una dichiarazione contraria alla realtà, tale da attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura. Le norme civili sullo status personae e sullo status familiae costituiscono, infatti, il presupposto ed il completamento del precetto contenuto nel detto art. 567 c.p. e pertanto l'ignoranza o l'errore sulle medesime, sempreché non risulti inevitabile, risolvendosi in ignoranza o errore sulla legge penale, non possono essere invocati come discriminante.
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