Cass. pen. n. 22611 del 07 marzo 2024

Testo massima n. 1


PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI - Criterio moderatore - Art. 78 cod. pen. - Reato più grave - Pena base - Computo degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze - Sussistenza - Computo degli aumenti per la continuazione - Esclusione - Ragioni.


L'individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dovendosi, invece, scorporare la quota di pena riferibile ad eventuali reati-satellite, in ossequio ad esigenze di garanzia che, quando ciò sia utile al condannato, impongono di scindere il reato continuato nelle singole fattispecie che lo compongono.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 8706 del 2012

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE