Cass. civ. n. 22628 del 5 agosto 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)


Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Trattamento pensionistico percepito da cittadino italiano residente in Svizzera - Certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità locale ex art. 29 della Convezione italo-svizzera - Sufficienza - Fondamento.


In tema di imposte sul reddito, ai fini dell'operatività del divieto di doppia imposizione e, in particolare, per beneficiare del diritto al rimborso di cui all'art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera, è sufficiente che il contribuente, percettore di trattamento pensionistico erogato dall'INPS, produca il certificato fiscale di residenza in Svizzera, comprovante l'assoggettamento a tassazione in quello Stato, non essendo necessaria la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte in territorio elvetico.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 43
Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 29
Legge 23/12/1978 num. 943

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Conformi: Cass. civ. n. 11085/2025

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