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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35488 del 12 settembre 2003

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35488 del 12 settembre 2003

Testo massima n. 1

La perseguibilità dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi all’estero è prevista negli articoli 13 e 231 c.p.m., secondo cui per tali reati, ove commessi in danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano o di uno Stato alleato o di un cittadino di questo, non esistono limiti territoriali e le relative norme si applicano anche ai militari stranieri. Ne consegue che al delitto di cui agli artt. 13 e 185 commi 1 e 2 c.p.m. guerra [ concorso in violenza come omidicio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani ] non è applicabile la previsione dell’art. 8 c.p. e, di conseguenza, tale delitto non può essere ricondotto alla categoria dei delitti politici, ex art. 8, comma 3, c.p.. In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che non sia applicabile l’indulto, di cui all’art. 2 D.P.R. n . 922 del 1953 — previsto per i reati politici e connessi nonché «per i reati inerenti a fatti bellici commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate» [ e non agli appartenenti alle Forze armate, cfr. sent. Corte cost. n. 298 del 2000 ] — nei confronti di un ex ufficiale delle SS., condannato per l’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Testo massima n. 1

Un reato comune è soggettivamente politico, ai sensi dell’art. 8, comma 3, c.p., allorché sia qualificato da un movente strettamente politico, il che si verifica quando il colpevole abbia agito per conseguire fini e scopi che investano la collettività sociale e incidano sull’esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato o siano diretti a contrastare o consolidare idee e tendenze politiche e sociali, mentre non è sufficiente che il reato abbia ricadute sull’ordinamento italiano, se tali effetti non siano direttamente vuoti e perseguiti. [ In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che l’eccidio delle Fosse Ardeatine – per cui era stato condannato un ex ufficiale delle SS – non ha connotazione politica, in quanto ordinato al fine di mantenere e rafforzare la supremazia militare dell’esercito tedesco sulle organizzazioni partigiane e sui resti dell’esercito italiano, così determinando un esito della guerra in atto [ dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 ] favorevole alla Germania, costituendo le ricadute della strage sulla costituzione e sul funzionamento dello Stato italiano un semplice effetto collaterale ].

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