Cass. pen. n. 22641 del 03 giugno 2025

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca disposta ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen. del profitto del delitto di riciclaggio - Estensione al prodotto del reato - Nullità - Esclusione - Condizioni.


In tema di misure di sicurezza patrimoniali, non è affetta da nullità la sentenza che estende al prodotto del delitto di riciclaggio contestato a più imputati la confisca del profitto di esso, a condizione che sia stato correttamente richiamato il disposto dell'art. 648-quater cod. pen., individuando il "quantum" da ablare nell'intero importo delle somme dai predetti riciclate, atteso che la misura prevista dall'indicata diposizione può avere ad oggetto, indifferentemente, sia il profitto che il prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego o di autoriciclaggio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18184 del 2024

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 648 bis
Cod. Pen. art. 648 quater
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Direttive Commissione CEE 03/04/2014 num. 42
Direttive Commissione CEE 24/04/2024 num. 1260 all. 12

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