Cass. civ. n. 22650 del 5 agosto 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE


In genere.


Nel giudizio di legittimità, qualora il giudice di seconde grado respinga erroneamente, ancorché implicitamente, l'eccezione di giurisdizione parziale (perché nella specie parte del credito non aveva natura tributaria ma previdenziale e pertanto non rientrava tra quelli di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992), la Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed affermata quella del giudice ordinario competente per territorio, deve rimettere a quest'ultimo la causa limitatamente alle pretese di natura non tributaria.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

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