Corte costituzionale n. 69 del 8 aprile 1976

Testo massima n. 1


L'art. 11 comma secondo, c.p., in quanto consente la rinnovazione del giudizio per determinati fatti già giudicati all'estero, non contrasta con gli artt. 10 comma primo e 24 comma secondo Cost., asseritamente violando il principio dell'irripetibilità del giudizio penale, da osservare, quale norma internazionale generalmente riconosciuta ai sensi del citato art. 10 comma primo Cost. e ponendosi altresì in contrasto con il diritto inviolabile dell'uomo ad un processo giusto.

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