Cass. pen. n. 22658 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA


Ricorso per cassazione - Reati divenuti procedibili a querela a seguito delle modifiche di cui all'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Decorso del termine per la proposizione della querela - Mancanza in atti della querela - Conseguenze.


In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata. (In fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all'art.85, comma 1 del citato d.lgs., la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

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Precedenti: Cass. pen. n. 2658/2023

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