Cass. pen. n. 621 del 8 maggio 1993

Testo massima n. 1


Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il principio del ne bis in idem rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 c.p. impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che ivi abbia commesso reato, anche se sia stato già giudicato all'estero. Di ciò è conferma nell'art. 138 stesso codice il quale, per l'ipotesi di giudizio seguito all'estero e rinnovato in Italia, prevede come legittima l'esecuzione della pena inflitta dall'autorità giudiziaria italiana, disponendo che vi venga sempre computata la pena scontata all'estero.

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