Cass. pen. n. 4625 del 10 settembre 1997

Testo massima n. 1


Il principio del ne bis in idem stabilito, con riguardo a sentenze penali pronunciate in Europa, dall'art. 53 della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con legge 16 maggio 1977 n. 305, non trova applicazione con riguardo a sentenze pronunciate in Germania, giacché fra il detto Paese e l'Italia non è ancora intervenuta ratifica della Convenzione summenzionata; né a tale lacuna può sopperirsi mediante richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 350 sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, recepito con legge 30 settembre 1993 n. 388, non essendosi formato, né per l'una né per l'altro, un incontro bilaterale di volontà fra l'Italia (che ha dato esecuzione all'Accordo di Schengen). Rimane, quindi, in tale situazione, applicabile la regola generale di cui all'art. 11 c.p., secondo cui è consentita la rinnovazione in Italia del giudizio relativo a fatti per i quali l'imputato sia stato già giudicato all'estero.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE