Cass. pen. n. 2449 del 23 febbraio 1991
Testo massima n. 1
La richiesta del Ministro di grazia e giustizia di rinnovamento del giudizio ex art. 11, comma secondo, c.p., a differenza delle richieste dello stesso ministro previste dagli artt. 8, 9 e 10 stesso codice, ha una funzione precipuamente processuale, oltre che nella natura anche nei fini, essendo predisposta a superare il divieto del bis in idem determinato dal sopravvenire di una sentenza irrevocabile straniera, e non è soggetta al termine di tre anni dall'inizio della permanenza dell'imputato nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 128, secondo comma c.p. (Nella specie, la richiesta fu formulata dopo la condanna irrevocabile subita dal cittadino in Brasile).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi