Cass. pen. n. 22688 del 14 marzo 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Estradizione passiva - Condotta ostativa - Dolo o colpa grave dell’estradando - Accertamento - Pericolo di fuga - Rilevanza.


In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la privazione della libertà personale sia stata sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto della richiesta, il comportamento ostativo doloso o gravemente colposo dell'estradando deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto, con riferimento al solo pericolo di fuga tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28758 del 2008

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716

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