Cass. pen. n. 22694 del 21 aprile 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Misure cautelari personali - Ordinanza del tribunale del riesame che esclude i gravi indizi per taluno soltanto dei reati contestati - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.
Sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pubblico ministero ha interesse alla cristallizzazione del cd. "giudicato cautelare" anche con riguardo ai delitti in relazione ai quali l'ordinanza genetica è stata annullata).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.