Cass. civ. n. 22714 del 26 luglio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione fondata su ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Motivi deducibili - Scarsa rilevanza dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.


Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1942 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 614 bis
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

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