Cass. civ. n. 22758 del 6 agosto 2025

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE


Principio del "favor rei" ex art. 2 c.p. - Applicabilità - Esclusione - Art. 32 bis d.lgs. 109 del 2006 - Introduzione del principio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l'eventuale abolitio criminis opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 bis, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legislativo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli". (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di abuso d'ufficio previsto, all'epoca dei fatti, dall'art. 323 c.p., dell'intervenuta abrogazione di quest'ultimo, successivamente alla sentenza disciplinare di condanna, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 114 del 2024).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis com. 2
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D
Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

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