Cass. civ. n. 22762 del 27 luglio 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Contenuto.


In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8824 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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