Cass. pen. n. 5037 del 6 febbraio 2001
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità per omissione di cautele doverose, l'esistenza del nesso di causalità e l'esigibilità della condotta non possono essere contestate sotto il profilo della differenza tra le conoscenze tecnico-scientifiche esistenti al momento del fatto e quelle, più vaste, esistenti al momento del giudizio, allorché il comportamento dell'imputato sia stato di omissione anche di quelle precauzioni minime all'epoca sicuramente possibili.
Testo massima n. 2
La sussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati secondo le leges artis. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la diagnosi di morte per mesiotelioma pur in mancanza degli esami clinici istologico ed autoptico).
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