Cass. civ. n. 22802 del 7 agosto 2025
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
Diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza per il datore di lavoro e il lavoratore - Differenze.
In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.
Riferimenti normativi
Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Legge 13/12/2024 num. 203 art. 30 com. 1
Cod. Civ. art. 2116 com. 2
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.