Cass. civ. n. 22804 del 13 agosto 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Cessione di immobile - Avviso di liquidazione di maggiore imposta - Rettifica del valore secondo le quotazioni OMI - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
In tema di imposta di registro su cessioni immobiliari, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore dell'immobile facendo esclusivo riferimento alle quotazioni OMI, poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione - ed integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.