Cass. pen. n. 22814 del 6 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE


Corruzione commessa dopo la cessazione della qualità - Collegamento con le funzioni pubbliche precedentemente svolte - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.


Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 360 cod. pen., è necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l'attività compiuta dal "corrotto" nell'esercizio della propria funzione pubblica e l'interesse perseguito dal "corruttore", tali da consentire al primo, sebbene non più in servizio, di soddisfare l'interesse del secondo e di incidere concretamente sulla amministrazione ai fini dell'attuazione del patto corruttivo, in mancanza potendosi configurare la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 318
Cod. Pen. art. 319
Cod. Pen. art. 346 ter
Cod. Pen. art. 360

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Precedenti: Cass. pen. n. 2230/2020

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