Cass. pen. n. 22828 del 30 aprile 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Ordinanza in materia di sequestro preventivo - Appello del pubblico ministero - Accoglimento del gravame - Immediata esecutività dell'ordinanza - Sussistenza - Ragioni.
In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa, ex art. 322-bis, cod. proc. pen., dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.