Cass. civ. n. 22835 del 14 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Esercizio abusivo di servitù - Accertamento del danno - Specifica attività probatoria - Necessità - Esclusione - Liquidazione equitativa - Ammissibilità.


La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12630 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056

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