Cass. civ. n. 22874 del 16 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE


Opposizione a decreto ingiuntivo - Cassazione con rinvio - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Inefficacia del decreto ingiuntivo - Fondamento - Erronea dichiarazione di esecutività - Sindacabilità da parte del giudice - Ragioni.


In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione, comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero procedimento e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l'esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell'opposizione o mancata costituzione dell'opponente, sia in sede di opposizione all'esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell'azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l'efficacia.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 654
Cod. Proc. Civ. art. 310
Cod. Proc. Civ. art. 393
Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 7871/2011

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