Cass. civ. n. 22889 del 27 luglio 2023

Testo massima n. 1


ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rappresentanza processuale del minore - Nomina di un curatore speciale - Condizioni - Conflitto d'interessi con il genitore - Sussistenza "in re ipsa" - Conflitto d'interessi con il tutore - Deduzione - Necessità - Accertamento in concreto - Necessità - Mancata deduzione - Conseguenze.


Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 7281 del 2010

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 321
Cod. Civ. art. 357
Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

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