Cass. civ. n. 22889 del 27 luglio 2023
Testo massima n. 1
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Rappresentanza processuale del minore - Nomina di un curatore speciale - Condizioni - Conflitto d'interessi con il genitore - Sussistenza "in re ipsa" - Conflitto d'interessi con il tutore - Deduzione - Necessità - Accertamento in concreto - Necessità - Mancata deduzione - Conseguenze.
Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 321
Cod. Civ. art. 357
Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.