Cass. civ. n. 22907 del 19 agosto 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Rito del lavoro - Giudizio di appello - Poteri officiosi del giudice - Fondamento - Limiti - Determinazione minimale contributivo - Tardiva produzione del contratto leader - Potere di acquisizione del CCNL che individua la retribuzione parametro - Sussistenza.
Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.