Cass. civ. n. 22909 del 8 agosto 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE


Commissioni tributarie regionali - Sentenze - Notificazione all'Agenzia delle entrate - Idoneità a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione - Condizioni - Osservanza delle regole sulla notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c. - Necessità.


Nel processo tributario, ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali deve essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 c.p.c., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

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Riferimenti normativi

DPR 31/12/1992 num. 546 art. 51
Decreto Legge 30/07/1999 num. 300 art. 61
Decreto Legge 30/07/1999 num. 300 art. 62
Cod. Proc. Civ. art. 145
Cod. Proc. Civ. art. 160

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Conformi: Cass. civ. n. 28338/2005

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