Cass. civ. n. 22924 del 8 agosto 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE


Fallimento - Opposizione allo stato passivo proposta dal creditore - Mancata impugnazione del curatore o di altro creditore - Divieto di reformatio in peius - Fondamento.


In tema di opposizione allo stato passivo, è vietata al giudice dell'opposizione la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza dell'impugnazione da parte del curatore del fallimento o di un altro creditore, eventualmente incidentale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, l.fall., attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non oggetto di impugnazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20446/2022

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 98 com. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 329
Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

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