Cass. civ. n. 22925 del 27 luglio 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE Credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317/91 - Privilegio sussidiario ex art. 2776 c.c. - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Al titolare del credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, non essendo incluso nel novero dei crediti richiamati dall'art. 2776 c.c., non spetta la collocazione privilegiata sussidiaria prevista da quest'ultima disposizione codicistica, per sua natura insuscettibile di interpretazioni analogiche o estensive.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2776 CORTE COST.