Cass. civ. n. 22934 del 27 luglio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA Impugnabilità dell’avviso di liquidazione dell’imposta - Successiva domanda di rimborso - Inammissibilità - Decadenza stabilita in favore dell’amministrazione finanziaria - Rilevabilità d’ufficio in grado d’appello - Fondamento - Deduzione per la prima volta in grado d’appello - Ammissibilità.
È inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all'impugnazione dell'avviso di liquidazione nel termine di decadenza, la quale, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile, sicché è rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello ai sensi dell'art. 2969 c.c. e, per la stessa ragione, può essere eccepita per la prima volta in sede di gravame dall'Amministrazione, non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 345