Cass. pen. n. 22937 del 13 aprile 2023
Testo massima n. 1
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
Condanna alle spese in favore della parte civile - Giudizio in grado di appello svoltosi con contraddittorio reale e non cartolare - Deposito di conclusioni scritte fuori udienza - Sufficienza - Esclusione.
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153