Cass. pen. n. 12211 del 29 novembre 1991
Testo massima n. 1
La nuova normativa introdotta con L. 7 febbraio 1990, n. 19, mentre ha escluso all'art. 3 (che sostituisce l'art. 118 c.p.) la comunicabilità al compartecipe delle circostanze aggravanti propriamente soggettive e inerenti alla persona del colpevole (art. 70 comma primo n. 2 e comma secondo c.p.), ne ha ammesso la comunicabilità non solo quando siano conosciute dal concorrente, ma anche quando siano da questi ignorate per colpa, perché doveva conoscerle, ovvero ritenute insussistenti per errore determinato da colpa (art. 1 ultimo comma, che modifica l'art. 59 c.p.); si deve aggiungere che la prova di detta conoscenza o conoscibilità - vertente su fatto inerente alla sfera interiore dell'agente - può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.
Testo massima n. 2
La regola della specialità dell'estradizione, per cui la persona consegnata non può essere sottoposta a giudizio per un «fatto diverso» anteriore all'estradizione, importa l'obbligo dello Stato richiedente di attenersi al fatto per il quale l'estradizione fu concessa, ma non implica né il divieto di modificare il titolo delittuoso, né il divieto di completare ed integrare l'imputazione con elementi e circostanze di contorno nel rispetto delle norme processuali interne: sempre che sia lasciato immutato il fatto-reato nella sua materialità e struttura essenziale.
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