Cass. civ. n. 22948 del 20 agosto 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO


Riconoscimento del diritto - Atto giuridico non recettizio - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Volontarietà dell'atto e consapevolezza dell'esistenza del debito - Sufficienza - Fattispecie.


Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato efficacia di riconoscimento di debito ai pagamenti eseguiti dal conduttore al locatore al fine di evitare lo sfratto per morosità, difettando la volontà di riconoscere l'esistenza ed entità dei debiti).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2944

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Precedenti: Cass. civ. n. 9097/2018

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