Cass. civ. n. 22958 del 20 agosto 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Mansioni superiori - Differenze retributive ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Modalità di calcolo.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Contr. Coll. 14/09/2000 art. 8
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5