Cass. civ. n. 22962 del 9 agosto 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE


Fondo di garanzia per le PMI - Credito restitutorio del garante pubblico per l'escussione della garanzia - Privilegio generale mobiliare ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Ius superveniens - Esclusione - Fondamento.


In tema di Fondo di garanzia per le PMI, l'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, riconosce un privilegio generale mobiliare - postergato ai soli crediti per spese di giustizia ed ai crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. - al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell'originario beneficiario del finanziamento, derivante dall'escussione della garanzia, il quale, per la sua natura sostanziale e non processuale che lo rende insuscettibile di applicazione quale ius superveniens, sorge dalla liquidazione a titolo di perdite dal Fondo di garanzia e, quindi, dal pagamento del garante al creditore garantito ove avvenuto in data successiva alla entrata in vigore dell'art. 8-bis citato (25.3.2015).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1203
Cod. Civ. art. 2745
Cod. Civ. art. 2755 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.
Decreto Legge 24/01/2015 num. 3 art. 8 bis
Legge 24/03/2015 num. 33 CORTE COST.

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