Cass. civ. n. 22967 del 9 agosto 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE


Processo tributario - Fallimento del contribuente - Interruzione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dal provvedimento del giudice - Fondamento.


Il termine per la riassunzione del processo tributario, interrotto ex art. 43 l.fall. a seguito del fallimento del contribuente, decorre dal provvedimento del giudice che prende atto dell'evento interruttivo, in applicazione del disposto dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43 com. 2

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Precedenti: Cass. civ. n. 21108/2011

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