Cass. pen. n. 22988 del 17 aprile 2024
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Prelievo ematico effettuato in struttura ospedaliera - Avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore formalizzato dopo il prelievo, ma prima dello svolgimento delle analisi - Validità e utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico - Sussistenza - Ragioni.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST.