Cass. pen. n. 22989 del 08 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Sentenza emessa all’esito del procedimento cartolare in appello - Motivazione riservata in giorni quindici - Termine per impugnare - Decorrenza - Indicazione.


In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8131 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. B)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C)
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

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