Cass. pen. n. 7595 del 12 luglio 1975
Testo massima n. 1
L'esercizio del diritto di sciopero comporta la legittimità di praticare liberamente quelle azioni sussidiarie che sono ritenute necessarie per la riuscita dell'astensione, quale il lancio di manifesti, la ripetizione di slogans, la formazione di blocchi volanti propagandistici, o dei cosiddetti picchettaggi di persuasione e altre consimili attività dirette a svolgere opera di convincimento nei confronti di coloro che dimostrano assenteismo o dissenso; ma è evidente che non è lecito porre in essere tali attività con modalità lesive di diversi interessi privati penalmente tutelati fino a giungere ad una violenza privata. (Fattispecie in cui un sindacalista non appartenente alla categoria in sciopero, cioè ai lavoratori del commercio, aveva contribuito a far chiudere alcuni negozi i cui proprietari erano estranei alla manifestazione).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi