Cass. civ. n. 23009 del 11 agosto 2025

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE


Regime anteriore alla l. n. 263 del 2005 - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Motivazione implicita - Sufficienza - Condizioni - Esemplificazioni.


Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, non essendo, a tal fine, necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite allo stesso, purché, tuttavia, le relative ragioni giustificatrici siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito), di modo che l'obbligo del giudice deve ritenersi assolto anche allorquando le argomentazioni svolte per la suddetta statuizione contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dia atto di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

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