Cass. civ. n. 23023 del 11 agosto 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI
Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di volersene avvalere - Precedente fallimento del contraente inadempiente - Produzione degli effetti - Opponibilità alla massa dei creditori - Esclusione - Fondamento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove intervenga il fallimento del contraente inadempiente, la dichiarazione della parte adempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa - che produce i propri effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene - non è opponibile alla massa dei creditori, essendosi già prodotto l'effetto della destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con la conseguenza che gli effetti risolutori e risarcitori della risoluzione sarebbero lesivi della par condicio creditorum.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1456
Legge Falliment. art. 72
Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.