Cass. civ. n. 23039 del 11 agosto 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE


Azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. - Trascrizione del contratto nei registri immobiliari - Funzione - Stabilità degli effetti - Esclusione.


In tema di azione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art. 64 l. fall., la trascrizione del contratto nei registri immobiliari ha la funzione di rendere opponibili ai terzi il trasferimento, ma non di conferirgli effetti maggiori e più stabili rispetto a quelli che lo stesso produce secondo le norme del diritto sostanziale.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2643
Legge Falliment. art. 64

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