Cass. civ. n. 23041 del 11 agosto 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE


Azione revocatoria fallimentare - Art. 2901 c.c. - Applicabilità – Conseguenze - Proposizione della domanda nei confronti dei subacquirenti - Esclusione - Malafede del terzo - Onere della prova a carico del curatore - Sussistenza.


L'applicabilità all'azione revocatoria fallimentare del regime dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. non comporta che il curatore possa proporre l'azione nei confronti dei terzi subacquirenti, ma soltanto che possa provare la malafede dei predetti e, quindi, la consapevolezza della lesione arrecata alla par condicio creditorum dall'acquisto effettuato dal dante causa.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2901
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 19918/2017

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