Cass. pen. n. 23042 del 04 aprile 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Effetto devolutivo - Cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie.


La cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame che, adito per motivi attinenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, aveva parzialmente annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 30828 del 2014

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

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