Cass. pen. n. 23042 del 04 aprile 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Effetto devolutivo - Cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie.
La cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame che, adito per motivi attinenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, aveva parzialmente annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.