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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2509 del 22 febbraio 1990

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2509 del 22 febbraio 1990

Testo massima n. 1

In tema di accertamento del dolo omicida, nel caso in cui il fatto sia commesso con arma da sparo, la volontà omicida non deve necessariamente manifestarsi con l’esplosione di tutti i colpi di cui l’agente e l’arma siano dotati, quando sia accertato che il colpo sparato sarebbe stato sufficiente a determinare la morte, se non fossero intervenuti fatti indipendenti dalla volontà dello stesso agente.

Testo massima n. 1

Nel caso di reato commesso in stato di ebbrezza alcoolica non accidentale né preordinata, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’agente, è decisivo l’atteggiamento psichico, sia pure abnorme, al momento in cui il fatto si è verificato: trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa soltanto se risulti in concreto che il fatto è stato commesso per colpa o comunque non è stato voluto.

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